A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con eccezione delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e precisamente quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità delle risultanze anagrafiche.
L’esclusione si applica altresì sulle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 93 del 27.05.2008:
- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (figli, genitori…)
- le abitazioni di proprietà di anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitari non locata….
- è considerata abitazione principale anche quella dei separati e divorziati, non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune dove è situata la casa coniugale;
QUANDO SI PAGA:
I contribuenti devono versare l'imposta in due rate:
- ACCONTO: ENTRO 16 GIUGNO : con la prima rata di giugno si versa l'acconto pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso;
- SALDO: ENTRO 16 DICEMBRE : con la seconda rata si versa il rimanente 50%.
Si può comunque versare l'intera imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
CHI PAGA L’ICI
Proprietari, titolari dei diritti reali di, usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locatari finanziari di immobili, terreni agricoli ed aree fabbricabili.
VERSAMENTO
I soggetti obbligati al pagamento dell’ICI devono eseguire i versamenti in autotassazione tramite:
- gli uffici postali con bollettino postale sul C.C.P. n. 12547352 intestato a Comune San Pietro in Gu – Servizio Riscossione ICI – Serv. Tesoreria;
- la Tesoreria Comunale – Banca credito Cooperativo dell’alta Padovana – e tutte le filiali, con il bollettino postale di cui sopra, precompilato (senza spese per il contribuente);
- qualsiasi istituto di credito con F24, il codice ente è I107.
Gli importi sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (Legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1 comma 166).
Non deve essere effettuato alcun versamento se l’importo complessivo dell’imposta dovuta è inferiore a € 10,00 (dieci).
ALIQUOTE ANNO 2010 (Invariate rispetto all’anno precedente)
L'imposta è determinata applicando al valore imponibile l'aliquota vigente nel Comune.
Le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2009 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 22.12.2009:
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TIPOLOGIE IMMOBILI |
TIPOLOGIA ALIQUOTA |
ALIQUOTA |
DETRAZIONE |
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Abitazione Principale e relative pertinenze fino ad un massimo di due |
Aliquota ridotta per le abitazioni non escluse |
5 per mille |
103,29 |
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Altri fabbricati |
Aliquota ordinaria |
6 per mille |
- |
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Abitazioni in uso gratuito a parenti di primo grado |
Aliquota ridotta per le abitazioni non escluse |
5 per mille |
- |
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Aree fabbricabili |
Aliquota ordinaria |
6 per mille |
- |
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Terreni agricoli |
Aliquota ordinaria |
6 per mille |
- |
VALORI AREE FABBRICABILI
Con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 11.11.2005 sono stati fissati i valori medi venali delle aree edificabili ai fini I.C.I. per l’anno 2006. I contribuenti sono tenuti a rideterminare secondo tale indirizzo l’imposta da pagare per le aree edificabili.
DICHIARAZIONE
La dichiarazione ICI è stata soppressa per tutte quelle variazioni nel possesso registrate con atto del notaio.
Si tratta quindi delle compravendite, o delle variazioni della percentuale di possesso, o di altri atti relativi a costituzione o trasferimento di diritti reali per i quali le informazioni vengono recepite e trasmesse ai pubblici registri immobiliari dal sistema notarile. In tutti questi casi il contribuente è esonerato dal presentare la dichiarazione ICI in quanto i dati sul possesso degli immobili ai fini dell'ICI sono reperibili dal Comune direttamente tramite la consultazione della banca dati catastale.
Le altre variazioni nel possesso, che non riguardano i notai, e generano una diversa base imponibile (es. valore area edificabile) o variazioni nell'utilizzo del bene che determinano una diversa aliquota (uso gratuito, abitazione principale, ecc.) devono essere dichiarate.
La dichiarazione di variazione anno 2009 deve essere presentata, per i casi previsti, sull'apposito modello, approvato con decreto ministeriale, e va consegnata o spedita con raccomandata semplice al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per ogni possibile informazione o chiarimento in merito l’Ufficio Tributi, è a disposizione della cittadinanza:
sede:
piazza Prandina, 37 - 3° piano
orari:
lunedì – mercoledì e venerdì 10.00 - 12.00
tel:
049-9458129
fax:
049-9455184
e-mail:
uff.tributi@comune.sanpietroingu.pd.it