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INFORMATIVA ICI 2010 

 

decorrere  dall'anno 2008  è esclusa dall'imposta comunale sugli  immobili  di  cui  al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del soggetto passivo, con eccezione delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

 

Per  unità  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto  passivo  si  intende  quella  considerata tale ai sensi del decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  504, e precisamente quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità delle risultanze anagrafiche.

 

L’esclusione si applica altresì sulle unità immobiliari  assimilate all’abitazione principale dal Comune con regolamento  vigente  alla  data  di  entrata  in vigore del decreto legge n. 93 del 27.05.2008:

-          le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (figli, genitori…)

-          le abitazioni di proprietà di anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitari non locata….

-          è considerata abitazione principale anche quella dei separati e divorziati, non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune dove è situata la casa coniugale;

 

QUANDO SI PAGA:

I contribuenti devono versare l'imposta in due rate:

- ACCONTO:            ENTRO 16 GIUGNO : con la prima rata di giugno si versa l'acconto pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso;

- SALDO:       ENTRO 16 DICEMBRE : con la seconda rata si versa il rimanente 50%.

Si può comunque versare l'intera imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

 

CHI PAGA L’ICI

Proprietari, titolari dei diritti reali di, usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locatari finanziari di immobili, terreni agricoli ed aree fabbricabili.

 

VERSAMENTO

I soggetti obbligati al pagamento dell’ICI devono eseguire i versamenti in autotassazione tramite:

 

-          gli uffici postali con bollettino postale sul C.C.P. n. 12547352  intestato a Comune San Pietro in Gu – Servizio Riscossione ICIServ. Tesoreria;

 

-          la Tesoreria Comunale – Banca credito Cooperativo dell’alta Padovana – e tutte le filiali, con  il bollettino postale di cui sopra, precompilato (senza spese per il contribuente);

 

-          qualsiasi istituto di credito con F24, il codice ente è I107.

 

Gli importi sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (Legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1 comma 166).

Non deve essere effettuato alcun versamento se l’importo complessivo dell’imposta dovuta è inferiore a € 10,00 (dieci).

                                                                                                                                       

 

ALIQUOTE ANNO 2010 (Invariate rispetto all’anno precedente)

 

L'imposta è determinata applicando al valore imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

Le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2009  approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 22.12.2009:

 

TIPOLOGIE IMMOBILI

TIPOLOGIA ALIQUOTA

ALIQUOTA

DETRAZIONE

Abitazione Principale e relative pertinenze fino ad un massimo di due

Aliquota ridotta per le abitazioni non escluse

5 per mille

103,29

Altri fabbricati

Aliquota ordinaria

6 per mille

-

Abitazioni in uso gratuito a parenti di primo grado

Aliquota ridotta per le abitazioni non escluse

5 per mille

-

Aree fabbricabili

Aliquota ordinaria

6 per mille

-

Terreni agricoli

Aliquota ordinaria

6 per mille

-

 

VALORI AREE FABBRICABILI

Con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 11.11.2005 sono stati fissati i valori medi venali delle aree edificabili ai fini I.C.I. per l’anno 2006. I contribuenti sono tenuti a rideterminare secondo tale indirizzo l’imposta da pagare per le aree edificabili.

 

DICHIARAZIONE

La dichiarazione ICI è stata soppressa per tutte quelle variazioni nel possesso registrate con atto del notaio.
Si tratta quindi delle compravendite, o delle variazioni della percentuale di possesso, o di altri atti relativi a costituzione o trasferimento di diritti reali per i quali le informazioni vengono recepite e trasmesse ai pubblici registri immobiliari dal sistema notarile. In tutti questi casi il contribuente è esonerato dal presentare la dichiarazione ICI in quanto i dati sul possesso degli immobili ai fini dell'ICI sono reperibili dal Comune direttamente tramite la consultazione della banca dati catastale.

Le altre variazioni nel possesso, che non riguardano i notai, e generano una diversa base imponibile (es. valore area edificabile) o variazioni nell'utilizzo del bene che determinano una diversa aliquota (uso gratuito, abitazione principale, ecc.) devono essere dichiarate.

La dichiarazione di variazione anno 2009 deve essere presentata, per i casi previsti, sull'apposito modello, approvato con decreto ministeriale, e va consegnata o spedita con raccomandata semplice al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

 

Per ogni possibile informazione o chiarimento in merito l’Ufficio Tributi, è a disposizione della cittadinanza:

sede:

piazza Prandina, 37 - 3° piano

orari:

lunedì – mercoledì e venerdì      10.00 - 12.00 

tel:

049-9458129

fax:

049-9455184

e-mail:

            uff.tributi@comune.sanpietroingu.pd.it

 

 

 

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